Nuovo regolamento CBAM dal 1° gennaio 2026: 50 tonnellate di soglia minima, possibilità di delega e scadenze.

La Commissione Europea ha annunciato che il Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (CBAM) entrerà nella sua fase definitiva a partire dal 1° gennaio 2026.

Da tale data, infatti, gli importatori di merci soggette al CBAM e i loro rappresentanti doganali indiretti, dovranno obbligatoriamente possedere lo status di “dichiarante CBAM autorizzato”, come previsto dal Regolamento unionale.

Il nuovo Regolamento (UE) 2025/2083 va a modificare il Regolamento CBAM 2023/956, con importanti novità: una delle principali è l’introduzione di una soglia “de minimis” di 50 tonnellate di merci importate all’anno, calcolate come massa netta totale delle merci di tutti i codici NC, aggregata per importatore e per anno civile, al di sotto della quale gli importatori sono esenti dagli obblighi CBAM.

Questo significa che gli importatori che prevedono di superare la soglia delle 50 tonnellate devono ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima del superamento del limite, ma al tempo stesso “semplifica la vita” alle molte aziende che operano al di sotto di essa.

A questo importante cambio di regolamento si aggiungono altre modifiche significative, quale ad esempio la possibilità di delega della presentazione delle dichiarazioni CBAM a una persona che agisce in nome e per conto del dichiarante: questo semplifica le procedure ma non cambia la sostanza, in quanto il dichiarante che resta responsabile dell’adempimento degli obblighi.

Vengono inoltre rinviate al 2027 le principali scadenze imposte dal periodo definitivo:

  • entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, ciascun dichiarante CBAM autorizzato deve presentare una dichiarazione CBAM per l’anno civile precedente;
  • i certificati per le importazioni del 2026 dovranno essere acquistati a partire dal 1° febbraio 2027 (secondo le norme semplificate);
  • a decorrere dal 2027 il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro CBAM al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno il 50% (non più all'80%) delle emissioni incorporate in tutte le merci che ha importato dall’inizio dell’anno civile;
  • entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per l’anno 2026, il dichiarante CBAM autorizzato restituisce, attraverso il registro CBAM, un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate.

Sebbene gli importatori rimangano i responsabili della conformità al CBAM, il meccanismo avrà conseguenze sulla logistica e sulle catene di approvvigionamento: agli spedizionieri, infatti, potrebbe essere sempre più richiesto di garantire che la documentazione pertinente accompagni le spedizioni.

La conformità al CBAM potrebbe quindi diventare parte integrante della documentazione commerciale e dei processi di trasparenza della catena di approvvigionamento.

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