CBAM: che cos’è e come funziona il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
CBAM
COS’È
Con il Regolamento (UE) 2023/956 il Parlamento europeo ha introdotto il cosiddetto “meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” denominato CBAM (“Carbon Border Adjustment Mechanism”). Tale Regolamento rappresenta un elemento essenziale del Green Deal europeo che mira a ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.
Il CBAM è finalizzato a garantire che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas serra in ambito UE non siano vanificati da un contestuale aumento delle emissioni al di fuori dei suoi confini, per le merci prodotte in Paesi terzi che vengono importate nell’Unione europea.
Il meccanismo prevede, nella sua fase definitiva, l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti importati, paragonabile a quello sostenuto dai produttori unionali nell'ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione (EU ETS).
DUE FASI
Il Regolamento prevede due fasi d’implementazione:
- una prima fase “transitoria” valida dal 01/10/2023 fino al 31/12/2025 in cui nessun tributo sarà applicato alle merci importate, ma saranno acquisite solamente informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata soggetti al CBAM e sulle relative emissioni;
- la fase “definitiva” in vigore dal 01/01/2026, ovvero quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera completa e i soggetti autorizzati dovranno acquistare e presentare all’atto dell’importazione un numero di certificati CBAM corrispondente a quanto dichiarato. Il prezzo dei certificati sarà calcolato in base al prezzo medio delle quote EU ETS espresso in €/tonnellata.
AMBITO DI APPLICAZIONE
- Il Regolamento si applica alle seguenti categorie di merci originarie di un paese terzo quando vengono importate nel territorio doganale dell’Unione (dettaglio completo nell’allegato I del Regolamento):
- cemento (beni di cui alle voci 25070080, 25231000, 25232100, 25232900, 25233000, 25239000);
- energia elettrica (beni di cui alla voce 27160000);
- concimi (beni di cui alle voci 28080000, 2814, 28342100, 3102, 3105 esclusa la voce 31056000);
- ghisa, ferro e acciaio (beni di cui al capitolo 72 (con alcune esclusioni) e beni di cui alle voci 26011200, 7301, 7302, 730300, 7304, 7305, 7306, 7307, 7308, 730900, 7310, 731100, 7318, 7326);
- alluminio (beni di cui alle voci 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607, 7608, 76090000, 7610, 76110000, 7612, 76130000, 7614, 7616).
- sostanze chimiche (beni di cui alla voce 28041000).
- Il Regolamento NON si applica alle merci originarie dei seguenti paesi e territori (elencati all’Allegato III, punto 1):
- PAESI: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
- TERRITORI: Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla
RELAZIONE CBAM
CONTENUTI
La relazione CBAM deve contenere le seguenti informazioni:
- la quantità totale di ciascuna tipologia di merce, espressa in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;
- il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO2 e per megawatt ora per l’energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO2 e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato IV;
- le emissioni indirette totali;
- il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.
MODI E TEMPI DI PRESENTAZIONE E MODIFICA
Durante il primo anno, la comunicazione potrà avvenire in tre modi:
- comunicazione completa secondo la nuova metodologia (metodo UE);
- relazioni basate su sistemi nazionali di paesi terzi equivalenti; e
- relazioni basate su valori di riferimento, di cui all’Allegato III RE, valida per un periodo limitato.
A partire dal 1° gennaio 2025 sarà accettata la sola comunicazione completa, secondo il metodo dell'UE.
Le relazioni devono confluire nel Registro transitorio CBAM, una banca dati elettronica avente lo scopo di raccogliere le informazioni comunicate durante il periodo transitorio.
Per accedere al Registro transitorio CBAM bisogna collegarsi al Portale CBAM accessibile via Internet con le credenziali STD ottenute dall’Agenzia della Dogane.
Nella fase transitoria l’importatore è tenuto a raccogliere i dati su base trimestrale e a trasmetterli alla Commissione entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Il primo rapporto, con dati riferiti al quarto trimestre 2023, deve quindi essere inviato entro la fine del mese di gennaio 2024.
Dal 1° gennaio 2026 i soggetti, una volta autorizzati, dovranno dichiarare ogni anno la quantità di merci soggette a CBAM importate nell’anno civile precedente e i dati delle emissioni di anidride carbonica incorporate
La relazione CBAM già presentata può essere modificata entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento.
In deroga a questa regola generale, le relazioni CBAM per i primi due periodi di riferimento possono essere modificate fino al termine della presentazione della terza relazione CBAM (quindi, le relazioni da presentare entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 30 aprile 2024 potranno essere modificate sino al 31 luglio 2024).
VALORI PREDEFINITI
Per agevolare i dichiaranti CBAM durante il primo periodo, la Commissione europea ha reso disponibili dei valori predefiniti che rappresentano una media globale ponderata basate su stime effettuate dal Centro Comune di Ricerca della Commissione.
Solo per le prime tre relazioni trimestrali (4° trimestre 2023 e 1° e 2° trimestre 2024) potranno essere utilizzati questi valori predefiniti in sostituzione totale dei valori effettivi. Dal 3° trimestre 2024 fino alla fine del 2025 potranno essere utilizzati solo per le merci complesse e con un limite quantitativo pari al 20% delle emissioni totali incorporate.
Valori predefiniti relativi alle Emissioni di CO2
- Espressi in tonnellate di emissioni CO2 per tonnellata di merce
- Si applicano indipendentemente dal Paese di origine delle merci CBAM
Valori predefiniti relativi all’utilizzo di energia elettrica
Per l’energia elettrica i valori predefiniti sono messi a disposizione attraverso il Registro transitorio CBAM: si tratta, in particolare, dei fattori di emissione medi dell’elettricità prodotta da combustibili fossili nel Paese di origine, sulla base dei dati dell’Agenzia Internazionale dell’Energia. Rappresentano la media quinquennale dei fattori di emissione C02 per il periodo 2016-2020 dei 15 Paesi da cui l’UE importa l’elettricità.
CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI CBAM
La Commissione può controllare le relazioni CBAM per valutare l’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei dichiaranti nel periodo transitorio e fino a tre mesi dopo il termine entro il quale si sarebbe dovuta presentare l'ultima relazione CBAM.
Qualora ritenga che la relazione CBAM non contenga tutte le informazioni richieste oppure che sia incompleta o inesatta, la Commissione comunica la valutazione indicativa all’autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante è stabilito, che per l’Italia è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
L'autorità competente avvia il riesame e valuta i dati, le informazioni, l'elenco dei dichiaranti comunicato dalla Commissione nonché la valutazione indicativa entro tre mesi dalla comunicazione di tale elenco o della valutazione indicativa;
Il dichiarante è informato del riesame cui è sottoposta la relazione e della necessità di fornire informazioni supplementari, che devono presentate tramite il registro transitorio CBAM.
L’indirizzo del sito UE di riferimento a tema CBAM in cui trovare tutti i dettagli e gli aggiornamenti è il seguente:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en