Cambia la disciplina relativa ai tempi di attesa al carico e scarico: diminuisce la franchigia, aumenta l’indennizzo.
È stato convertito in legge il Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, il cosiddetto Decreto Infrastrutture, che introduce importanti novità per la disciplina dei tempi di attesa durante le operazioni di carico e scarico merci.
In che termini?
In primis riducendo da 2 ore a 90 minuti il tempo massimo di attesa (franchigia gratuita) che un automezzo può sostenere per le operazioni di carico e scarico senza maturare indennizzi.
A questo si aggiunge che committente e destinatario della merce devono fornire al vettore precise indicazioni su luogo e ora di svolgimento delle operazioni di carico e scarico e sulle modalità per accedere a tale luogo. Tuttavia, altra novità del Decreto, il vettore può dimostrare l’orario di arrivo al carico (quando inizia la franchigia) anche tramite le risultanze del proprio sistema satellitare di geolocalizzazione del veicolo oppure con quelle del tachigrafo intelligente di seconda generazione.
E se si superano i 90 minuti?
In tal caso la legge definisce l’indennizzo in 100€ per ogni ora o frazione di ora di attesa con rivalutazione automatica annuale secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Questa misura si applica in modo solidale a committente e caricatore, fatta eccezione per i casi in cui il ritardo sia imputabile al vettore.
MA ATTENZIONE!
Con il nuovo Decreto la franchigia comprende anche il tempo di svolgimento delle operazioni di carico e scarico, per cui, occhio all’orologio!
Scarica il testo dell’art. 6-BIS del D.LGS. 286/05 aggiornato, per conoscere tutte le modifiche recentemente introdotte.